Fino al 15 settembre 2026, ai sensi della Legge 26/2026, il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) può essere emesso sia in formato cartaceo sia in formato digitale nei casi in cui sia previsto l’utilizzo dell’xFIR.
Il formato scelto dal produttore/detentore vale per l’intera filiera: se il FIR è digitale, anche trasportatore e destinatario devono gestirlo digitalmente; se è cartaceo, l’intera gestione resta cartacea.
Dal 16 settembre 2026 termina il regime transitorio e, per i soggetti obbligati, si applicano le modalità di emissione e gestione del FIR previste dal D.M. 59/2023.
Dal 15 settembre 2026 entrano inoltre in vigore le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR, ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006.
Il RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è il sistema digitale introdotto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per garantire una tracciabilità uniforme e controllata dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti sul territorio nazionale.
Il RENTRI introduce progressivamente la gestione digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). Il riferimento normativo è il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che ne definisce il funzionamento, i soggetti obbligati e le tempistiche di attuazione.
L’obiettivo del RENTRI è duplice: rafforzare i controlli e contrastare le irregolarità, ma anche rendere più strutturata ed efficiente la gestione degli adempimenti per imprese ed enti.
L’introduzione del sistema è avvenuta in modo progressivo, con obblighi e scadenze differenziate in base alla tipologia di soggetto, alla dimensione dell’impresa e al ruolo svolto nella filiera dei rifiuti. Le tre finestre temporali iniziali di iscrizione previste dal D.M. 59/2023 si sono concluse il 13 febbraio 2026.
Con la Legge 26/2026 è stato inoltre introdotto il comma 10-bis dell’art. 258 del D.lgs. 152/2006, stabilendo che, in sede di prima applicazione, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
L’obbligo di iscrizione al RENTRI riguarda specifiche categorie di soggetti che, a vario titolo, producono o gestiscono rifiuti. L’iscrizione dipende pertanto dal ruolo svolto, dalla tipologia di rifiuti e, per alcune categorie, anche dalla dimensione dell’impresa.
In base alla disciplina attualmente vigente, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI:
Le finestre temporali previste per l’iscrizione dei soggetti inizialmente obbligati si sono concluse. L’ultimo scaglione, relativo ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10, ha avuto come termine ultimo il 13 febbraio 2026.
Restano esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse, laddove già iscritti, devono presentare tramite l’Area Operatori del portale RENTRI una pratica di cancellazione.
I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI che devono emettere il FIR sono tenuti a registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”, attraverso la quale possono produrre e vidimare digitalmente il FIR cartaceo.
Il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale è operativo dal 13 febbraio 2026.
La Legge 26/2026 ha tuttavia previsto, fino al 15 settembre 2026, la possibilità di continuare a emettere il FIR cartaceo, in alternativa alle modalità digitali.
Durante tale periodo transitorio (“doppio regime”), il formato scelto dal produttore/detentore determina la modalità di gestione da parte dell’intera filiera.
Dal 16 settembre 2026 termina il regime transitorio e si applicano le ordinarie modalità di emissione del FIR previste dalla disciplina RENTRI.
Trasportatori e destinatari devono pertanto essere in grado di operare in entrambe le modalità, cartacea e digitale, in funzione degli obblighi applicabili al produttore/detentore.
Le funzionalità necessarie alla gestione del FIR digitale sono operative sul portale RENTRI.
Gli operatori possono gestire il FIR digitale mediante i propri sistemi gestionali interoperabili con il RENTRI oppure attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal sistema.
Con il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 sono state aggiornate le modalità di compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto.
Sì, la normativa RENTRI consente al produttore del rifiuto di delegare il trasportatore alla compilazione e all’emissione dei formulari (FIR).
Affinché la delega sia valida, è necessario che:
Il FIR Digitale (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti.
I Certificati di Firma ammessi sono i seguenti:
La disciplina RENTRI introduce specifici obblighi operativi per le aziende interessate e richiede una corretta gestione dei registri cronologici di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.
Compilando il form, la tua azienda potrà essere ricontattata da un consulente incaricato per ricevere supporto operativo nella gestione del RENTRI e nell’adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente.