FIR digitale RENTRI: cosa cambia dal 16 settembre 2026

RENTRI

RENTRI: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Chi deve iscriversi, cosa cambia e come adeguarsi

ATTENZIONE!

Fino al 15 settembre 2026, ai sensi della Legge 26/2026, il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) può essere emesso sia in formato cartaceo sia in formato digitale nei casi in cui sia previsto l’utilizzo dell’xFIR.

Il formato scelto dal produttore/detentore vale per l’intera filiera: se il FIR è digitale, anche trasportatore e destinatario devono gestirlo digitalmente; se è cartaceo, l’intera gestione resta cartacea.

Dal 16 settembre 2026 termina il regime transitorio e, per i soggetti obbligati, si applicano le modalità di emissione e gestione del FIR previste dal D.M. 59/2023.

Dal 15 settembre 2026 entrano inoltre in vigore le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR, ai sensi dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006.

RAEE

Indice dei contenuti

Cos’è il RENTRI: contesto normativo

Il RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è il sistema digitale introdotto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per garantire una tracciabilità uniforme e controllata dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti sul territorio nazionale.

Il RENTRI introduce progressivamente la gestione digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). Il riferimento normativo è il D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che ne definisce il funzionamento, i soggetti obbligati e le tempistiche di attuazione.

L’obiettivo del RENTRI è duplice: rafforzare i controlli e contrastare le irregolarità, ma anche rendere più strutturata ed efficiente la gestione degli adempimenti per imprese ed enti.

L’introduzione del sistema è avvenuta in modo progressivo, con obblighi e scadenze differenziate in base alla tipologia di soggetto, alla dimensione dell’impresa e al ruolo svolto nella filiera dei rifiuti. Le tre finestre temporali iniziali di iscrizione previste dal D.M. 59/2023 si sono concluse il 13 febbraio 2026.

Con la Legge 26/2026 è stato inoltre introdotto il comma 10-bis dell’art. 258 del D.lgs. 152/2006, stabilendo che, in sede di prima applicazione, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.

Chi deve iscriversi al RENTRI: soggetti obbligati

L’obbligo di iscrizione al RENTRI riguarda specifiche categorie di soggetti che, a vario titolo, producono o gestiscono rifiuti. L’iscrizione dipende pertanto dal ruolo svolto, dalla tipologia di rifiuti e, per alcune categorie, anche dalla dimensione dell’impresa.

In base alla disciplina attualmente vigente, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi;
  • con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

Le finestre temporali previste per l’iscrizione dei soggetti inizialmente obbligati si sono concluse. L’ultimo scaglione, relativo ai produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10, ha avuto come termine ultimo il 13 febbraio 2026.

Chi è escluso dall’obbligo di iscrizione al RENTRI

Restano esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

  • i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva;
  • gli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di 10 dipendenti;
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02;
  • i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse, laddove già iscritti, devono presentare tramite l’Area Operatori del portale RENTRI una pratica di cancellazione.

I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI che devono emettere il FIR sono tenuti a registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”, attraverso la quale possono produrre e vidimare digitalmente il FIR cartaceo.

Come funziona il RENTRI: avvio del FIR digitale

Il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale è operativo dal 13 febbraio 2026.

La Legge 26/2026 ha tuttavia previsto, fino al 15 settembre 2026, la possibilità di continuare a emettere il FIR cartaceo, in alternativa alle modalità digitali.

Durante tale periodo transitorio (“doppio regime”), il formato scelto dal produttore/detentore determina la modalità di gestione da parte dell’intera filiera.

Dal 16 settembre 2026 termina il regime transitorio e si applicano le ordinarie modalità di emissione del FIR previste dalla disciplina RENTRI.

In particolare

  • se il produttore/detentore è tenuto all’emissione digitale del FIR, trasportatori e destinatari devono gestire il FIR in formato digitale;
  • se il produttore/detentore non è tenuto all’emissione digitale del FIR, la gestione avviene in formato cartaceo per l’intera filiera.

Trasportatori e destinatari devono pertanto essere in grado di operare in entrambe le modalità, cartacea e digitale, in funzione degli obblighi applicabili al produttore/detentore.

Chi usa solo il FIR digitale

Chi usa sia il FIR cartaceo che il FIR digitale

*Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi

Chi usa solo il FIR cartaceo

Tempistiche e modalità di attivazione del sistema RENTRI

Le funzionalità necessarie alla gestione del FIR digitale sono operative sul portale RENTRI.

Sono disponibili, tra gli altri:

  • i servizi per la gestione dei dispositivi mobili per l’utilizzo dell’APP RENTRI – FIR Digitale;
  • i servizi di supporto e le API per la creazione, la compilazione e la gestione dei FIR digitali;
  • l’APP RENTRI FIR Digitale;
  • le funzionalità per la sottoscrizione digitale del FIR.

Gli operatori possono gestire il FIR digitale mediante i propri sistemi gestionali interoperabili con il RENTRI oppure attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal sistema.

Con il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026 sono state aggiornate le modalità di compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto.

Domande frequenti (FAQ)

È possibile delegare il trasportatore alla compilazione e all’emissione dei formulari (FIR) secondo la normativa RENTRI?

Sì, la normativa RENTRI consente al produttore del rifiuto di delegare il trasportatore alla compilazione e all’emissione dei formulari (FIR).

Affinché la delega sia valida, è necessario che:

  • l’incarico sia formalizzato per iscritto;
  • il produttore invii una comunicazione tramite PEC dalla propria PEC alla PEC del trasportatore oppure compili direttamente il modulo messo a disposizione dal trasportatore;
  • il testo della comunicazione riporti in modo chiaro:
    – i dati del produttore,
    – i dati del trasportatore incaricato,
    – l’esplicita autorizzazione/delega all’emissione dei FIR secondo la normativa RENTRI.

Il FIR Digitale (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti.

I Certificati di Firma ammessi sono i seguenti:

  • certificati qualificati eIDAS
    Firma elettronica qualificata (di tipo sigillo o personali)

 

  • certificati di identificazione elettronica eIDAS
    Firma elettronica avanzata (CIE e TS-CNS)

 

  • certificato di firma remota RENTRI
    • valido solo nel RENTRI
    • è riferito all’Operatore
    • non va confuso con il certificato interoperabilità
    • utilizzabile solo in presenza di connessione ad una rete internet

Richiedi supporto per l’iscrizione al RENTRI

La disciplina RENTRI introduce specifici obblighi operativi per le aziende interessate e richiede una corretta gestione dei registri cronologici di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti.

Compilando il form, la tua azienda potrà essere ricontattata da un consulente incaricato per ricevere supporto operativo nella gestione del RENTRI e nell’adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente.