Normativa

La legislazione su pile e batterie esauste

PILE ED ACCUMULATORI – BATTERIE: LEGISLAZIONE

La fonte europea è:

la direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di di pile e accumulatori, che abroga la direttiva 91/157/CEE.

La norma italiana di recepimento della direttiva europea è:

il Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n.188

modificato dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2011, n. 21 e dalla LEGGE 6 agosto 2013, n. 97

Il sistema che viene introdotto dalla normativa è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei “produttori” (ossia dei primi importatori o fabbricanti) di pile e di accumulatori ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni, dall’informazione ai cittadini alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.

QUANDO È ENTRATO IN VIGORE IL D.LGS 188/2008?

Le disposizioni sono entrate in vigore il 18-12-2008.

QUAL È LA FINALITÀ DEL DECRETO?

Il decreto disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DA RAGGIUNGERE A LIVELLO NAZIONALE ?

La direttiva prevede degli obiettivi di raccolta che devono essere raggiunti a livello nazionale:

  • raccolta di almeno il 25% delle pile portatili utilizzate annualmente in ogni Stato membro entro il 2012, per raggiungere il 45% entro il 2016;
  • obbligo di riciclare tutte le pile raccolte (con le eventuali deroghe per le pile portatili pericolose);
  • limitazioni all’uso del mercurio in tutte le pile e all’uso del cadmio nelle pile portatili;
  • divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento delle pile industriali o delle batterie per autoveicoli;
  • l’adozione di requisiti specifici per i processi di riciclo dei diversi tipi di pile (obbligatorietà di soddisfare determinati livelli di efficienza);
  • obbligo per i produttori di pile, in conformità al principio della responsabilità del produttore, di finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio delle pile usate.
COSA SI INTENDE PER “PILA E ACCUMULATORE”?

Le disposizioni del decreto si applicano alle pile ed accumulatori definiti come

una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi ricaricabili o non ricaricabili,

indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall’uso cui sono destinati, comprese quelle contenute in apparecchiature.

A QUALI “PRODOTTI” SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI SU PILE/ACCUMULATORI?

Sono incluse (articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 188/2008) le pile e accumulatori rientranti nelle categorie individuate nell’Allegato III Tabella 1:

CATEGORIA TIPOLOGIA
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI 1.1 Pila Zinco Carbone
1.2 Pila Zinco Cloruro
1.3 Pila Alcalina
1.4 Pila al Litio
1.5 Pila Zinco Aria
1.6 Pila Zinco Argento
1.7 Accumulatori al Piombo
1.8 Accumulatori Nichel Cadmio
1.9 Accumulatori Nichel Idruri Metallici
1.10 Accumulatori al Litio
1.11 ALTRO
ACCUMULATORI INDUSTRIALI 2.1 Piombo
2.2 Nichel Cadmio
2.3 ALTRO
ACCUMULATORI VEICOLI 3.1 Piombo
3.2 Nichel Cadmio
3.3 ALTRO
CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

Sono destinatari (a vario titolo) delle disposizioni contenute nel decreto:

il “produttore“: chiunque immetta sul mercato nazionale [ossia chiunque fornisca a titolo oneroso o gratuito in favore di terzi all’interno del territorio italiano] per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

il “distributore“: qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.

QUALI SONO LE ISTITUZIONI COINVOLTE?

Il Decreto Legislativo 188/2008 prevede i seguenti soggetti istituzionali:

  • Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento ex art. 14
    Istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Registro raccoglie i dati relativi ai quantitativi di Pile e Accumulatori immesse sul mercato.
    L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti i Produttori di pile/accumulatori.
  • Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori (CDCNPA) ex artt. 16, 17
    Il Centro di Coordinamento si è costituito nell’ambito del Forum Pile e Accumulatori su iniziativa di Confindustria ANIE che rappresenta a livello nazionale le aziende produttrici di pile e accumulatori, espressione di oltre il 90% del mercato.
    Il Decreto prevede che raccolta e smaltimento dei rifiuti di pile e batterie siano organizzati dai produttori, su base individuale o collettiva, assegnando al Centro di Coordinamento (CDCNPA) il compito di armonizzarne le attività, a garanzia che raccolta e smaltimento siano assicurate su tutto il territorio nazionale.
    Il CDCNPA consorzia la maggioranza dei Produttori di batterie al piombo, industriali e per avviamento, oltre ai principali Sistemi Collettivi rappresentanti la maggior parte dei produttori di pile e accumulatori portatili.
    Per informazioni: www.cdcnpa.it
  • Comitato di Vigilanza e Controllo ex art. 19
    Il Comitato già istituito ai sensi del decreto n. 151/2005 (RAEE), assume anche le funzioni di Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti.
    Il Comitato assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
    Ha funzione di vigilanza sull’attuazione del decreto, favorendo e garantendo l’uniforme applicazione dello stesso e dei suoi provvedimenti attuativi.
SONO PREVISTE DISPOSIZIONI DI ETICHETTATURA DELLE PILE/ACCUMULATORI?

Il Decreto 188/08 richiama agli artt. 9, 22, 23 alcune importanti disposizioni riguardanti le informative/etichettature da includere nelle apparecchiature contenenti pile/accumulatori o da apporre direttamente sul corpo delle batterie stesse.

  • L’art. 9 – Rimozione di pile/accumulatori – dispone che:
    Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A decorrere dal 18 giugno 2009, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l’utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati.
  • L’art. 22 – Avvisi per gli utilizzatori finali – dispone che:
    I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L’avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.
  • L’art. 22 – Etichettatura – dispone che:
    Entro il 26 settembre 2009 tutte le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria, gli accumulatori devono essere contrassegnati dal simbolo della raccolta separata (bidone con ruote barrato da una croce – rappresentato a destra) o sul corpo stesso della pila o sulla confezione (se la pila risulta di dimensioni inferiori a 5mm2).
    In aggiunta al simbolo della raccolta separata, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone devono riportare il simbolo chimico Hg quando contengono più dello 0,0005% di mercurio, il simbolo chimico Cd quando contengono più dello 0,002% di cadmio, il simbolo chimico Pb quando contengono più dello 0,004% di piombo.
    La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell’immissione sul mercato nazionale.
QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI NON OTTEMPERA?

L’art. 25 – Sanzioni – dispone che nei casi di:

  • immissione sul mercato di pile/accumulatori privi del simbolo del bidone barrato con ruote o con simbolo non conforme:
    il Produttore è punito con sanzione amministrativa da € 50,00 a € 1.000,00 per ciascuna pila
  • immissione sul mercato di pile/accumulatori senza essere iscritti al Registro Nazionale:
    il Produttore è punito con sanzione amministrativa da € 30.000,00 a € 100.000,00
  • mancata comunicazione al registro nazionale entro i termini stabiliti dal decreto delle informazioni di cui all’articolo 14 co.2, ovvero nei casi di comunicazione incompleta o inesatta:
    il Produttore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 20.000,00
  • immissione sul mercato di pile/accumulatori contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso e/o più dello 0,002 per cento di cadmio in peso:
    sia punita con sanzione amministrativa da € 100,00 a € 2.000,00 per ciascuna pila
  • mancanza delle istruzioni per la rimozione sicura di pile/accumulatori presenti all’interno di apparecchi:
    il Produttore di tali apparecchi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 5.000,00
  • mancato ritiro, a titolo gratuito, di una pila o accumulatore:
    il Distributore è punito con sanzione amministrativa da € 30,00 a € 150,00 per ciascuna pila non ritirata o ritirata a titolo oneroso
  • mancanza nei punti vendita degli avvisi al pubblico riguardanti la raccolta dei rifiuti di pile:
    il Distributore è punito con sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00
QUALI SONO I COSTI DEL SISTEMA?

I “produttori” devono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.

La normativa esclude inoltre la possibilità di esternalizzare in fattura i costi, come sancito all’art. 13 co.5:

I costi della raccolta, trattamento, e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.

Le voci di costo previste per il “produttore” sono riassumibili in:

  1. costi della raccolta, trattamento, riciclaggio: non ancora definiti dal Legislatore;
  2. tasse di iscrizione al Registro dei Produttori: € 168,00 + € 14,62;
  3. costi del Centro di Coordinamento e del Comitato Vigilanza e Controllo: non ancora definiti.

Alle voci elencate si aggiungono i costi di partecipazione ad un sistema collettivo, qualora il produttore decida di volere usufruire dei relativi servizi.

È OBBLIGATORIO PARTECIPARE AD UN SISTEMA COLLETTIVO?

Ai fini del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori la partecipazione ad un sistema collettivo (consorzio) non è obbligatoria.

La normativa su pile/accumulatori offre infatti al produttore la facoltà di decidere se organizzare e sostenere i costi dei sistemi di raccolta di pile e accumulatori alternativamente su base:

  • individuale – iscrivendosi direttamente al Centro di Coordinamento ed organizzando in proprio un’adeguata rete di fornitori di servizio;
  • collettiva – associandosi ad un Consorzio.