Normativa
La legislazione su pile e batterie esaustePILE ED ACCUMULATORI – BATTERIE: LEGISLAZIONE
La fonte europea è:
la direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di di pile e accumulatori, che abroga la direttiva 91/157/CEE.
La norma italiana di recepimento della direttiva europea è:
il Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n.188
modificato dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2011, n. 21 e dalla LEGGE 6 agosto 2013, n. 97
Il sistema che viene introdotto dalla normativa è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei “produttori” (ossia dei primi importatori o fabbricanti) di pile e di accumulatori ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni, dall’informazione ai cittadini alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.
QUANDO È ENTRATO IN VIGORE IL D.LGS 188/2008?
Le disposizioni sono entrate in vigore il 18-12-2008.
QUAL È LA FINALITÀ DEL DECRETO?
Il decreto disciplina l’immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.
QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DA RAGGIUNGERE A LIVELLO NAZIONALE ?
La direttiva prevede degli obiettivi di raccolta che devono essere raggiunti a livello nazionale:
- raccolta di almeno il 25% delle pile portatili utilizzate annualmente in ogni Stato membro entro il 2012, per raggiungere il 45% entro il 2016;
- obbligo di riciclare tutte le pile raccolte (con le eventuali deroghe per le pile portatili pericolose);
- limitazioni all’uso del mercurio in tutte le pile e all’uso del cadmio nelle pile portatili;
- divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento delle pile industriali o delle batterie per autoveicoli;
- l’adozione di requisiti specifici per i processi di riciclo dei diversi tipi di pile (obbligatorietà di soddisfare determinati livelli di efficienza);
- obbligo per i produttori di pile, in conformità al principio della responsabilità del produttore, di finanziare i costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio delle pile usate.
COSA SI INTENDE PER “PILA E ACCUMULATORE”?
Le disposizioni del decreto si applicano alle pile ed accumulatori definiti come
una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi ricaricabili o non ricaricabili,
indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla composizione materiale o dall’uso cui sono destinati, comprese quelle contenute in apparecchiature.
A QUALI “PRODOTTI” SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI SU PILE/ACCUMULATORI?
Sono incluse (articolo 2, comma 1 del d.lgs. n. 188/2008) le pile e accumulatori rientranti nelle categorie individuate nell’Allegato III Tabella 1:
CATEGORIA | TIPOLOGIA | |
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI | 1.1 | Pila Zinco Carbone |
1.2 | Pila Zinco Cloruro | |
1.3 | Pila Alcalina | |
1.4 | Pila al Litio | |
1.5 | Pila Zinco Aria | |
1.6 | Pila Zinco Argento | |
1.7 | Accumulatori al Piombo | |
1.8 | Accumulatori Nichel Cadmio | |
1.9 | Accumulatori Nichel Idruri Metallici | |
1.10 | Accumulatori al Litio | |
1.11 | ALTRO | |
ACCUMULATORI INDUSTRIALI | 2.1 | Piombo |
2.2 | Nichel Cadmio | |
2.3 | ALTRO | |
ACCUMULATORI VEICOLI | 3.1 | Piombo |
3.2 | Nichel Cadmio | |
3.3 | ALTRO |
CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?
Sono destinatari (a vario titolo) delle disposizioni contenute nel decreto:
il “produttore“: chiunque immetta sul mercato nazionale [ossia chiunque fornisca a titolo oneroso o gratuito in favore di terzi all’interno del territorio italiano] per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
il “distributore“: qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.
QUALI SONO LE ISTITUZIONI COINVOLTE?
Il Decreto Legislativo 188/2008 prevede i seguenti soggetti istituzionali:
- Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento ex art. 14
Istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Registro raccoglie i dati relativi ai quantitativi di Pile e Accumulatori immesse sul mercato.
L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti i Produttori di pile/accumulatori. - Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori (CDCNPA) ex artt. 16, 17
Il Centro di Coordinamento si è costituito nell’ambito del Forum Pile e Accumulatori su iniziativa di Confindustria ANIE che rappresenta a livello nazionale le aziende produttrici di pile e accumulatori, espressione di oltre il 90% del mercato.
Il Decreto prevede che raccolta e smaltimento dei rifiuti di pile e batterie siano organizzati dai produttori, su base individuale o collettiva, assegnando al Centro di Coordinamento (CDCNPA) il compito di armonizzarne le attività, a garanzia che raccolta e smaltimento siano assicurate su tutto il territorio nazionale.
Il CDCNPA consorzia la maggioranza dei Produttori di batterie al piombo, industriali e per avviamento, oltre ai principali Sistemi Collettivi rappresentanti la maggior parte dei produttori di pile e accumulatori portatili.
Per informazioni: www.cdcnpa.it - Comitato di Vigilanza e Controllo ex art. 19
Il Comitato già istituito ai sensi del decreto n. 151/2005 (RAEE), assume anche le funzioni di Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti.
Il Comitato assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti pile e accumulatori e relaziona annualmente al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ha funzione di vigilanza sull’attuazione del decreto, favorendo e garantendo l’uniforme applicazione dello stesso e dei suoi provvedimenti attuativi.
SONO PREVISTE DISPOSIZIONI DI ETICHETTATURA DELLE PILE/ACCUMULATORI?
Il Decreto 188/08 richiama agli artt. 9, 22, 23 alcune importanti disposizioni riguardanti le informative/etichettature da includere nelle apparecchiature contenenti pile/accumulatori o da apporre direttamente sul corpo delle batterie stesse.
- L’art. 9 – Rimozione di pile/accumulatori – dispone che:
Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A decorrere dal 18 giugno 2009, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l’utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati. - L’art. 22 – Avvisi per gli utilizzatori finali – dispone che:
I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L’avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori. - L’art. 22 – Etichettatura – dispone che:
Entro il 26 settembre 2009 tutte le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria, gli accumulatori devono essere contrassegnati dal simbolo della raccolta separata (bidone con ruote barrato da una croce – rappresentato a destra) o sul corpo stesso della pila o sulla confezione (se la pila risulta di dimensioni inferiori a 5mm2).
In aggiunta al simbolo della raccolta separata, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone devono riportare il simbolo chimico Hg quando contengono più dello 0,0005% di mercurio, il simbolo chimico Cd quando contengono più dello 0,002% di cadmio, il simbolo chimico Pb quando contengono più dello 0,004% di piombo.
La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell’immissione sul mercato nazionale.
QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI NON OTTEMPERA?
L’art. 25 – Sanzioni – dispone che nei casi di:
- immissione sul mercato di pile/accumulatori privi del simbolo del bidone barrato con ruote o con simbolo non conforme:
il Produttore è punito con sanzione amministrativa da € 50,00 a € 1.000,00 per ciascuna pila - immissione sul mercato di pile/accumulatori senza essere iscritti al Registro Nazionale:
il Produttore è punito con sanzione amministrativa da € 30.000,00 a € 100.000,00 - mancata comunicazione al registro nazionale entro i termini stabiliti dal decreto delle informazioni di cui all’articolo 14 co.2, ovvero nei casi di comunicazione incompleta o inesatta:
il Produttore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 20.000,00 - immissione sul mercato di pile/accumulatori contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso e/o più dello 0,002 per cento di cadmio in peso:
sia punita con sanzione amministrativa da € 100,00 a € 2.000,00 per ciascuna pila - mancanza delle istruzioni per la rimozione sicura di pile/accumulatori presenti all’interno di apparecchi:
il Produttore di tali apparecchi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 5.000,00 - mancato ritiro, a titolo gratuito, di una pila o accumulatore:
il Distributore è punito con sanzione amministrativa da € 30,00 a € 150,00 per ciascuna pila non ritirata o ritirata a titolo oneroso - mancanza nei punti vendita degli avvisi al pubblico riguardanti la raccolta dei rifiuti di pile:
il Distributore è punito con sanzione amministrativa da € 500,00 a € 2.000,00
QUALI SONO I COSTI DEL SISTEMA?
I “produttori” devono farsi carico in maniera globale di tutti gli oneri inerenti la raccolta, il trattamento ed il riciclaggio delle pile e degli accumulatori siano essi portatili, industriali o di veicoli, in qualunque momento immessi sul mercato.
La normativa esclude inoltre la possibilità di esternalizzare in fattura i costi, come sancito all’art. 13 co.5:
I costi della raccolta, trattamento, e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.
Le voci di costo previste per il “produttore” sono riassumibili in:
- costi della raccolta, trattamento, riciclaggio: non ancora definiti dal Legislatore;
- tasse di iscrizione al Registro dei Produttori: € 168,00 + € 14,62;
- costi del Centro di Coordinamento e del Comitato Vigilanza e Controllo: non ancora definiti.
Alle voci elencate si aggiungono i costi di partecipazione ad un sistema collettivo, qualora il produttore decida di volere usufruire dei relativi servizi.
È OBBLIGATORIO PARTECIPARE AD UN SISTEMA COLLETTIVO?
Ai fini del sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori la partecipazione ad un sistema collettivo (consorzio) non è obbligatoria.
La normativa su pile/accumulatori offre infatti al produttore la facoltà di decidere se organizzare e sostenere i costi dei sistemi di raccolta di pile e accumulatori alternativamente su base:
- individuale – iscrivendosi direttamente al Centro di Coordinamento ed organizzando in proprio un’adeguata rete di fornitori di servizio;
- collettiva – associandosi ad un Consorzio.