Normativa

La legislazione dei rifiuti RAEE

RIFIUTI ELETTRONICI: NORMATIVA

RAEE:

Il tema dei RAEE è disciplinato a livello nazionale dal Decreto Legislativo 49 del 2014 che si pone l’obiettivo di migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che svolgono un ruolo attivo nel ciclo di vita dei prodotti elettrici ed elettronici: dai Produttori agli Utilizzatori, passando per gli attori della filiera distributiva, fino agli operatori del riciclo.

 

RAEE: LEGISLAZIONE

La fonte europea è:
la direttiva 2012/19/EU che sostituisce le precedenti 2002/96/CEEe 2002/95/CEE.

La norma italiana di recepimento della direttiva europea è:
il Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49,che sostituisce il Decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151 e in parte anche i decreti attuativi:

  • D.M. 185 del 25 settembre 2007: Istituzione Registro Nazionale Soggetti Obbligati, Comitato di indirizzo e Centro di Coordinamento;
  • Decreto 25 settembre 2007: Istituzione del Comitato di Vigilanza e Controllo;

Il sistema introdotto dalla normativa è improntato sulla responsabilità dei “produttori” (ossia dei primi importatori o fabbricanti) ai quali si chiede di organizzare e finanziare la raccolta e la gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che immettono sul mercato.

Normativa correlata:

  • D.M. 8 aprile 2008: Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato come modificato dal D.M. 13 maggio 2009;
  • Delibera Albo Gestori Ambientali 20 luglio 2009;
  • Legge 28 febbraio 2008 n. 31, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, che ha disposto una modifica al D.Lgs. 151/2005;
  • Decreto 12 maggio 2009: Modalità di finanziamento per la gestione dei rifiuti di Apparecchiature di Illuminazione.

FAQ LEGISLAZIONE RAEE:

QUANDO È ENTRATO IN VIGORE IL D.LGS 49/2014?

Il D.Lgs. n.49/2014 è entrato in vigore il 12 aprile 2014: recepisce la direttiva 2012/19/EU e sostituisce il D.lgs 151/2005.

QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE?

Estensione del campo di applicazione:
1. ai pannelli fotovoltaici;
2. a tutte le AEE a partire da agosto 2018.

Assimilazione delle AEE cosiddette “dual use” alle AEE domestiche:
tutte le AEE immesse al mercato che siano progettate e realizzate in maniera tale da essere destinate esclusivamente ad utilizzatori professionali o che siano alimentate con una tensione pari o superiore a 380 Volt devono essere considerate come AEE professionali. Rientrano in tale tipologia quindi apparecchiature la cui probabilità di essere acquistate da un utilizzatore domestico siano oggettivamente molto basse. Tutte le altre AEE, che non rientrano nella definizione sopra riportata, sono da considerarsi dunque come AEE domestiche.

Obbligo di ritiro 1 contro 0 dei RAEE domestici di piccole dimensioni da parte dei grandi Distributori:
I grandi Distributori, con superfici di vendita destinata alle AEE superiore ai 400 m2, sono obbligati ad organizzare la raccolta dei piccoli RAEE domestici (fino a 25 cm) presso i locali dei loro punti vendita o nelle immediate vicinanze. Tale raccolta è facoltativa per tutti gli altri Distributori. È importante attendere la pubblicazione del Decreto attuativo che regolerà la gestione tecnico/documentale di tale raccolta, al fine di valutare le eventuali semplificazione rispetto alla gestione ordinaria dei rifiuti.

Aumento degli obiettivi di raccolta:
In accordo con la Direttiva europea, anche il recepimento italiano aumenta gradualmente gli obiettivi di raccolta da raggiungersi. Fino al 2015 permane lo stesso obiettivo della “RAEE1” (4 kg/abitante); dal 2016 dovrà essere conseguito un tasso minimo di raccolta dei RAEE pari al 45% in peso delle AEE immesse sul mercato; tale valore dovrà crescere gradualmente fino ad arrivare al 65% dal 2019 in poi.

Aumento degli standard di trattamento da applicare negli impianti RAEE:
Gli impianti di trattamento dovranno rispettare gli standard qualitativi previsti dal Decreto Legislativo al fine del raggiungimento degli obiettivi di recupero fissati dalla Direttiva e recepiti anche in Italia.

Obbligo di marcatura delle AEE:
Il produttore deve apporre un marchio sulle AEE da immettere sul mercato. Il marchio deve contenere almeno una delle seguenti informazioni: nome del produttore, logo (se registrato), numero di registrazione al Registro AEE. Inoltre sull’AEE deve essere apposto il simbolo del “bidoncino barrato”, conforme all’allegato IX, al fine di assicurare che i RAEE non siano smaltiti tra i rifiuti urbani indifferenziati.

Informazioni agli utilizzatori:
Il produttore, rispetto a quanto già previsto nella “RAEE1” deve segnalare all’utilizzatore anche la modalità di ritiro 1 contro 0.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DI RACCOLTA DA RAGGIUNGERE A LIVELLO NAZIONALE?

Obiettivi minimi applicabili per categoria dal sino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell’allegato I:
a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell’allegato I,
— recupero dell’80 %, e
— riciclaggio del 75 %;
b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell’allegato I,
— recupero dell’75 %, e
— riciclaggio del 65 %;
c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell’allegato I,
— recupero dell’70 %, e
— riciclaggio del 50 %;
d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell’80 %.

COSA SI INTENDE PER “RAEE”?

Ai sensi del Decreto RAEE – d.lgs. n.49/2014 (articolo 4,comma 1, lettera e), si applica la seguente definizione:
“rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” o “RAEE”: le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene;

A QUALI “PRODOTTI” SI APPLICANO LE NUOVE DISPOSIZIONI SUI RAEE?

Le disposizioni del decreto legislativo si applicano alle AEE rientranti nelle categorie di cui all’allegato I sino al 14 agosto 2018:

  1. Grandi elettrodomestici;
  2. Piccoli elettrodomestici;
  3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
  4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici;
  5. Apparecchiature di illuminazione;
  6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni);
  7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
  8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati);
  9. Strumenti di monitoraggio e di controllo;
  10. Distributori automatici.

 

Le nuove categorie RAEE identificate con l’Open Scope a partire dal 15 agosto 2018  (articolo 2, comma 1 , lettera b):

    1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
    2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm2
    3. Lampade
    4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
    5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
    6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).
CHI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI?

Sono destinatari (a vario titolo) delle disposizioni contenute nel decreto:

I Produttori (fabbricanti e/o importatori) di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cui spetta l’onere di finanziare, organizzare e gestire un sistema integrato per il trattamento dei RAEE mediante l’adesione ai Sistemi Collettivi.

I Comuni (o soggetti da essi delegati) che hanno il compito di mettere a disposizione dell’utenza domestica e della Distribuzione centri di raccolta idonei per il conferimento dei RAEE e di informare i consumatori sulle misure adottate dalla pubblica amministrazione affinché i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi.

I Distributori, chiamati ad organizzare un servizio di ritiro gratuito dei RAEE consegnati dai Consumatori in ragione di uno contro uno o di uno contro zero al momento del nuovo acquisto di un’analoga apparecchiatura elettrica o elettronica.

I Cittadini, quali utilizzatori finali, devono consegnare i RAEE esclusivamente nei centri di raccolta predisposti dai Comuni, oppure riconsegnarli ai Distributori al momento dell’acquisto di una nuova analoga apparecchiatura elettrica o elettronica, quando entrerà in vigore il “ritiro uno contro uno” attualmente sospeso.

QUALI SONO LE ISTITUZIONI COINVOLTE?

Il Decreto Legislativo 49/2014 prevede i seguenti soggetti istituzionali:

Registro Nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE, che persegue il fine di censire i soggetti tenuti a finanziare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato per il finanziamento della gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici.

L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti i “produttori” di AEE.
A seguito dell’iscrizione viene rilasciato dal Registro un numero identificativo di iscrizione che deve essere riportato sulle fatture di vendita entro 30 giorni dal rilascio.

Centro di Coordinamento (CdC RAEE)
deve assicurare la raccolta, il ritiro e la gestione dei RAEEda parte dei Sistemi Collettivi in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, uniformandone modalità e condizioni.

Il Dlgs 49/2014 prescrive che:

  • tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE domestici sono tenuti ad aderire al Centro di Coordinamento;
  • al Centro di Coordinamento possono partecipare i sistemi individuali di gestione dei RAEE domestici e i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE professionali;
  • il CdC RAEE ha il compito di tenere un elenco al quale i gestori degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi.

Inoltre, i gestori devono comunicare annualmente al CdC le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno e il CdC è tenuto a fornire supporto ai distributori per affrontare le pratiche amministrative previste dal D.lgs 152/2006.

Comitato di Vigilanza e Controllo con le funzioni di:
a) predisporre ed aggiornare il Registro nazionale, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio 8;
b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro nazionale;
c) calcolare le rispettive quote di mercato dei produttori;
d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano, ispezioni nei confronti dei produttori che non effettuano le comunicazioni relative ai prodotti immessi sul mercato, su campione, sulle comunicazioni effettuate dalle imprese;
e) vigilare affinché le apparecchiature immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2010 rechino la marcatura identificativa del produttore ed il simbolo (logo cassonetto barrato) prescritti;
f) elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero e predisporre le relazioni previste;
g) fungere da punto di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte degli interessati, e del Centro di coordinamento ed in particolare, in mancanza di una specifica valutazione a livello europeo, si esprime circa l’applicabilità o meno del presente decreto legislativo a tipologie di AEE non elencate agli allegati II e IV;
h) favorire l’adozione di iniziative finalizzate a garantire l’uniforme applicazione del presente decreto legislativo e dei suoi provvedimenti attuativi, anche sottoponendo eventuali proposte di modifica della normativa ai Ministeri competenti.

Comitato di indirizzo
Svolge un compito di supporto al Comitato di vigilanza e controllo ed al Centro di coordinamento.
In particolare:
a) monitora l’operatività, la funzionalità logistica e l’economicità del sistema di gestione dei RAEE;
b) funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;
c) svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate e l’attività del Centro di coordinamento e del Comitato di vigilanza e controllo, mediante la trasmissione di atti di indirizzo;
d) trasmette annualmente al Ministero dell’ambiente una relazione sull’andamento del sistema di raccolta, recupero e riciclaggio dei RAEE.

SONO PREVISTE DISPOSIZIONI DI ETICHETTATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE)?

Si, il D.lgs 49/2014 , art 28 , prevede che l’AEE riporti un marchio di identificazione del produttore:

Vi è l’obbligo di apporre su ogni AEE:
– il simbolo raffigurante il cassonetto barrato conforme alle norme tecniche citate;
– il marchio, non definito nella forma grafica, ma con un contenuto informativo minimo costituito da almeno uno dei seguenti elementi: nome del produttore (denominazione o ragione sociale) oppure logo del produttore (utilizzabile esclusivamente nel caso si tratti di un marchio registrato) o numero di Registrazione al Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di Gestione dei RAEE.

Simbolo e marchio devono essere visibili, leggibili ed indelebili e l’obbligo si applica sia alle AEE per uso domestico sia a quelle per impiego professionale.

COSA SI INTENDE PER RAEE DUAL USE?

l D.Lgs 49/2014, all’ art. 4, comma 1, lettera l, definisce RAEE dual use i RAEE professionali, «assimilandoli» ai RAEE domestici.

La nota di approfondimento del Ministero dell’Ambiente precisa che tutte le AEE immesse al mercato che siano progettate e realizzate in maniera tale da essere destinate esclusivamente ad utilizzatori professionali o che siano alimentate con una tensione pari o superiore a 380 Volt devono essere considerate come AEE professionali. Rientrano in tale tipologia quindi apparecchiature la cui probabilità di essere acquistate da un utilizzatore domestico siano oggettivamente molto basse.

Tutte le altre AEE, che non rientrano nella definizione sopra riportata, sarebbero da considerarsi dunque come AEE domestiche.

QUALI SONO LE SANZIONI PER CHI NON OTTEMPERA?

L’art.38 del D.lgs 49/2014 elenca le seguenti sanzioni amministrative per il Produttore che non provvede a:

– iscriversi al Registro Nazionale (www.registroaee.it): da 30.000 € a 100.000 €;
– organizzare il sistema di raccolta separata di RAEE: da 30.000 € a € 100.000 €;
– comunicare al Registro Nazionale i volumi di vendita o a comunicare in maniera completa o inesatta: da 2.000 € a 20.000 €;
– fornire le informazioni sul sistema RAEE nelle istruzioni: da 2.000 € a 5.000 €;
– riportare sulle apparecchiature il marchio del produttore: da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura;
– riportare sulle apparecchiature il simbolo del cassonetto barrato: da 100 € a 500 € per ciascuna apparecchiatura;
– iscriversi presso la Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 29, comma 8, immette sul mercato AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
– predisporre garanzia finanziaria per ogni nuova apparecchiatura immesse sul mercato: da 200 € a 1.000 € per ciascuna apparecchiatura;
– mettere a disposizione degli impianti di trattamento, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, le informazioni di cui all’articolo 27, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 30.000.
– per il Distributore che non provvede di ritirare o ritira a titolo oneroso le apparecchiature usate a fronte dell’acquisto di apparecchiature nuove in ragione di uno contro uno: da € 150 a € 400 per ciascuna apparecchiatura.

QUALI SONO I COSTI DEL SISTEMA?

I produttori di apparecchiature domestiche devono finanziare, in proporzione alla loro quota di mercato, i costi effettivamente sostenuti per la gestione dei rifiuti RAEE domestici, cioè di tutti quei rifiuti che arrivano ai centri di raccolta comunali conferiti dagli utenti domestici.