Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 – termine ultimo previsto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (Regolamento RENTRI) – sono tenuti a iscriversi al RENTRI le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi con fino a 10 dipendenti, rientranti nel terzo ed ultimo scaglione di adesione.
Si segnala inoltre che la Legge 26/2026 (conversione del Decreto Milleproroghe), entrata in vigore il 1° marzo 2026, ha introdotto un regime transitorio fino al 15 settembre 2026 che consente l’utilizzo alternativo del FIR digitale e del FIR cartaceo (c.d. “doppio regime”).
Il RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti è il sistema digitale introdotto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per garantire una tracciabilità uniforme e controllata dei rifiuti prodotti, trasportati e gestiti sul territorio nazionale.
Il RENTRI sostituisce progressivamente i sistemi cartacei tradizionali, introducendo la gestione digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). Il riferimento normativo è il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, che ne definisce il funzionamento, i soggetti obbligati e le tempistiche di attuazione.
L’obiettivo del RENTRI è duplice: rafforzare i controlli e contrastare le irregolarità, ma anche rendere più strutturata ed efficiente la gestione degli adempimenti per imprese ed enti, nel medio periodo.
L’introduzione del sistema avviene in modo progressivo, con obblighi e scadenze differenziate in base alla tipologia di soggetto, alla dimensione dell’impresa e al ruolo svolto nella filiera dei rifiuti. Per questo è fondamentale valutare correttamente se e quando iscriversi, così da evitare errori operativi e possibili sanzioni.
Con la Legge 26/2026 è stato inoltre modificato l’art. 258 del D.lgs. 152/2006, stabilendo che le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei soli dati contenuti nei formulari di identificazione dei rifiuti si applicheranno a decorrere dal 15 settembre 2026.
L’obbligo di iscrizione al RENTRI riguarda specifiche categorie di soggetti che, a vario titolo, producono o gestiscono rifiuti. L’i’iscrizione dipende perciò dal ruolo svolto, dalla tipologia di rifiuti e, per alcune categorie, anche dalla dimensione dell’impresa.
In base alla disciplina attualmente vigente, sono tenuti all’iscrizione al RENTRI:
L’obbligo di iscrizione non comporta però un avvio immediato e uniforme per tutti i soggetti coinvolti: le scadenze e le modalità operative sono differenziate in funzione della categoria di appartenenza. Per questo motivo, è fondamentale valutare correttamente la propria posizione per capire se l’iscrizione è obbligatoria, quando deve essere effettuata e quali adempimenti comporta.
Restano esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:
i Consorzi, intesi come sistemi di gestione individuale o collettiva di cui all’art. 237 comma 1 del D.lgs. 152/2006;
i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni dell’art. 190 commi 5 del D.lgs. 152/2006:
gli imprenditori agricoli di cui all’art 2135 Codice Civile con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006 (rimangono tenuti all’iscrizione solo quando obbligati in qualità di produttori);
per i solo rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti con non più di 10 dipendenti;
i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni dell’art. 190 commi 6 del D.lgs. 152/2006:
gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati,
i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse, se già iscritti, tramite l’area operatori del portale RENTRI, dovranno presentare una pratica di cancellazione. Diversamente, verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.
Il Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale entra in vigore dal 13 febbraio 2026, come previsto dall’articolo 7, comma 8, del D.M. 4 aprile 2023 n. 59.
Tuttavia, ai sensi della Legge 26/2026 (conversione del Decreto Milleproroghe), dal 1° marzo 2026 e fino al 15 settembre 2026 si applica un regime transitorio che consente l’emissione del FIR alternativamente in formato digitale o cartaceo.
Durante questo periodo (“doppio regime”), gli operatori potranno continuare ad utilizzare il formulario cartaceo in alternativa alle modalità digitali previste dal RENTRI.
Salvo ulteriori proroghe normative, dal 16 settembre 2026 il FIR dovrà essere gestito esclusivamente in modalità digitale secondo le disposizioni del D.M. 59/2023.
Al fine di agevolare l’adeguamento degli operatori, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha previsto il rilascio progressivo delle principali funzionalità operative in ambiente di produzione.
A partire dal 22 gennaio 2026 saranno disponibili, tra le altre, le seguenti funzionalità:
gestione dei dispositivi mobili per l’utilizzo dell’APP RENTRI – FIR digitale;
servizi di supporto e API per la creazione e la compilazione dei FIR digitali;
APP RENTRI per la compilazione dei FIR.
La firma digitale dei FIR sarà resa disponibile esclusivamente dal 13 febbraio 2026.
L’attivazione completa delle funzionalità è prevista per il 12 febbraio 2026, al fine di consentire l’avvio operativo dal giorno successivo.
Si segnala inoltre che la Legge 26/2026 ha differito al 30 giugno 2026 il termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi rileva quale requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in Categoria 5.
Sì, la normativa RENTRI consente al produttore del rifiuto di delegare il trasportatore alla compilazione e all’emissione dei formulari (FIR).
Affinché la delega sia valida, è necessario che:
Il FIR Digitale (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) intervenuto nella movimentazione dei rifiuti.
I Certificati di Firma ammessi sono i seguenti:
La disciplina RENTRI introduce nuovi obblighi operativi e scadenze puntuali per le aziende interessate.
Compilando il form, la tua azienda potrà essere ricontattata da un consulente incaricato per ricevere supporto operativo nell’iscrizione al RENTRI e nell’adeguamento agli obblighi previsti dalla normativa vigente.